Soggetto passivo e conseguenze dell’errata individuazione in mediazione

Soggetto passivo e conseguenze dell’errata individuazione in mediazione

Un tema complesso, ma su cui vale la pena di spendere qualche chiarimento.

Nel diritto civile ci sono generalmente  due  parti,  per semplificare diciamo chi vanta un diritto, una pretesa, soggetto attivo,  e l’altra parte a cui ci si rivolge per l’adempimento (soggetto passivo).

Un esempio è  la locazione: il proprietario ha diritto al pagamento del canone e  l’inquilino deve pagarlo.

Se sorge una vertenza, cioè una lite giudiziaria,   davanti al “giudice” occorre che la parte che chiede l’adempimento (attore) sia quella che realmente ne ha diritto e l’altra parte a cui si chiede di  pagare sia quella che realmente ne è tenuta (convenuto). Per tornare  all’esempio della locazione se il locatore  ha il contratto con  il sig. Giovanni deve chiamare in giudizio Giovanni, non la moglie o la compagnia o suo cugino. Se sbaglia  la citazione   si è rivolto a chi, dal punto di vista passivo, non è legittimato e perde la causa.
Nel caso che esamino nell’articolo un condomino aveva chiamato in causa  (si trattava di una mediazione procedurale) il soggetto sbagliato. Aveva citato  non la società che amministrava i condominio, ma il suo rappresentante legale dimenticandosi che la società ha una sua personalità giuridica diversa dal suo amministratore.

Dispiace dirlo, ma l’avvocato che ha preso questa madornale cantonata  ha esposto il suo cliente a danni per la soccombenza e il cliente ha diritto ad avere risarciti i danni subiti.
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Particolare attenzione va prestata quando l’amministratore condominiale è una società di capitali

La determinazione del soggetto legittimato a stare in giudizio è un elemento preliminare e fondamentale, la sua errata individuazione può avere conseguenze fatali per le sorti del contraddittorio. Tra le cause di nullità nella citazione indicate nell’articolo 164 Codice procedura civile (nullità della citazione) viene prevista proprio la omissione o l’incertezza dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163 Codice procedura civile.

L’individuazione del convenuto

E il numero 2 del comma 2 dell’articolo 163 riguarda proprio la individuazione del convenuto dovendosi nell’atto di chiamata in causa indicare: «…… il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio».

Questo per quanto riguarda la procedura in sede giudiziaria, ma applicabile, non esiste ragione che non lo sia, anche nella chiamata innanzi all’istituto di mediazione procedurale. La norma che regola la individuazione dei soggetti passivi è una norma inderogabile e formale, ma in diritto e soprattutto in quello processuale, la forma è sostanza, diversamente se, non rigorosamente rispettata, crolla il sistema delle garanzie processuali con grave danno per le parti che vedrebbero sacrificato il loro diritto alla difesa tecnica.

I fatti

Era sorta una vertenza in merito agli obblighi relativi alla manutenzione di un pianerottolo a servizio di una singola unità abitativa in un condominio facente parte a sua volta di supercondominio. Individuare chi dovesse provvedere alla manutenzione significava non solo stabilire a carico di chi ne fossero i costi, ma cosa ben più importante chi rispondesse delle conseguenze derivanti da una mancata o cattiva manutenzione.

I soggetti che nel caso in esame potevano individuarsi come responsabili della manutenzione al pianerottolo o alla scala erano:

a) il singolo condòmino che accedeva dalla scaletta e dal pianerottolo alla sua abitazione (nessun altro aveva accesso alle proprie unità immobiliari o aveva interesse ad usare scala e pianerottolo)

b) il condominio di cui faceva parte la sua abitazione

c) il supercondominio di cui il sub condominio ne era parte.

Sia il condominio che il supercondominio sostenevano che, non risultando nulla in merito negli atti o nel regolamento, la responsabilità fosse in capo al singolo condòmino che aveva in uso esclusivo il pianerottolo e la scala da cui solo lui poteva accedere al corsello pedonale del supercondominio.

Trattandosi nel caso in esame di vertenza di natura condominiale la eventuale azione in sede giudiziaria doveva essere proceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28.

L’amministratore condominiale è una società di capitali

Il supercondominio era amministrato da una società di capitali. Il legale del condòmino che usava in via esclusiva il pianerottolo e la scala avviava la procedura di mediazione presso l’istituto individuato e chiamava a parteciparvi non la società, ma uno dei soci personalmente, amministratore protempore della società, ma non del condominio.

A nulla era valso che l’amministratore della società avesse segnalato il fatto al legale di controparte e all’istituto di mediazione evidenziando l’errore e chiedendo, se del caso, la chiusura della fase erroneamente avviata e l’inizio di una nuova procedura. Ciò anche perché, essendosi in periodo antecedente la piena attuazione della riforma Cartabia, l’amministratore avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 71 quater disposizioni attuative, convocare l’assemblea del supercondominio con costi elevatissimi stante la numerosità dei condòmini. La controparte andava comunque avanti e all’incontro di mediazione non partecipava l’amministratore del supercondominio.

Il legale di controparte riteneva che la mancata partecipazione della società avesse comunque determinato l’assolvimento dell’obbligo del preventivo esperimento della mediazione. Notificava quindi atto di citazione innanzi al Tribunale nel quale, tra l’altro, eccepiva il grave comportamento dell’amministratore condominiale per non avere partecipato alla mediazione. Questa volta la citazione indicava esattamente il soggetto legittimato passivo cioè la società.

Svolgimento del processo e l’eccezione di improcedibilità

Si costituiva in udienza il legale del supercondominio e con comparsa di costituzione contestava nel merito le pretese di controparte. Eccepiva però in via pregiudiziale l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione obbligatoria.

Il legale del condòmino ribadiva che avendo comunque citato non la società (amministratore del condominio), ma personalmente il suo legale rappresentante si dovesse ritenere adempiuto all’obbligo previsto dalla legge.

L’ordinanza di sospensione del procedimento

Il giudice monocratico del Tribunale (qui la pronuncia) accoglieva, non poteva fare diversamente stante il macroscopico errore dell’avvocato dell’attore, la eccezione di improcedibilità della domanda facendo propria la tesi formulata dal convenuto “supercondominio “.

Rilevava il giudice che, come correttamente eccepito, il procedimento di mediazione non era stato correttamente instaurato in quanto la domanda era stata notificata a soggetto diverso dal soggetto legittimato a riceverla. Dichiarava quindi l’improcedibilità della domanda e assegnava il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione provvedimento, per l’inizio del procedimento di mediazione obbligatoria.

Certamente una normale diligenza e una maggiore attenzione da parte dell’avvocato dell’attore nella interpretazione e corretta applicazione delle norme processuali avrebbe ridotto i costi e non fatto perdere tempo al magistrato e alla controparte.

Vincenzo Vecchio

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